Scadenza del Termine
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Giorni Effettivi
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Giorni Sospesi
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Festivi Esclusi
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Proroga Finale
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Informazioni sui Termini Processuali

Il calcolo dei termini processuali segue le regole stabilite dal Codice di Procedura Civile (art. 155 c.p.c.) e dalla Legge n. 742/1969 sulla sospensione feriale.

Sospensione Feriale dei Termini

I termini processuali sono sospesi dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. 742/1969, come modificato dal D.L. 132/2014). Durante questo periodo i termini non decorrono.

Eccezioni: La sospensione non si applica ai procedimenti cautelari, di convalida di sfratto, di opposizione all'esecuzione, alimentari e in generale a quelli dichiarati urgenti.

Giorni Festivi

Se il termine scade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 155, comma 4, c.p.c.).

  • 1 gennaio - Capodanno
  • 6 gennaio - Epifania
  • Pasqua e Lunedi dell'Angelo
  • 25 aprile - Liberazione
  • 1 maggio - Festa del Lavoro
  • 2 giugno - Festa della Repubblica
  • 15 agosto - Ferragosto
  • 1 novembre - Ognissanti
  • 8 dicembre - Immacolata
  • 25-26 dicembre - Natale
  • Tutte le domeniche

Tipi di Termini

Giorni liberi: Il dies a quo (giorno iniziale) non si computa nel calcolo. Il termine inizia a decorrere dal giorno successivo.

Giorni consecutivi: Il dies a quo si computa nel calcolo. Usato per termini come quello di impugnazione delle sentenze.

Nota Importante

Questo strumento fornisce un calcolo indicativo. Per questioni processuali critiche, si consiglia sempre di verificare con il proprio studio legale e consultare la normativa vigente.