Calcolo Termini Processuali
Calcola le scadenze processuali considerando sospensione feriale e festivi
Informazioni sui Termini Processuali
Il calcolo dei termini processuali segue le regole stabilite dal Codice di Procedura Civile (art. 155 c.p.c.) e dalla Legge n. 742/1969 sulla sospensione feriale.
Sospensione Feriale dei Termini
I termini processuali sono sospesi dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. 742/1969, come modificato dal D.L. 132/2014). Durante questo periodo i termini non decorrono.
Eccezioni: La sospensione non si applica ai procedimenti cautelari, di convalida di sfratto, di opposizione all'esecuzione, alimentari e in generale a quelli dichiarati urgenti.
Giorni Festivi
Se il termine scade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 155, comma 4, c.p.c.).
- 1 gennaio - Capodanno
- 6 gennaio - Epifania
- Pasqua e Lunedi dell'Angelo
- 25 aprile - Liberazione
- 1 maggio - Festa del Lavoro
- 2 giugno - Festa della Repubblica
- 15 agosto - Ferragosto
- 1 novembre - Ognissanti
- 8 dicembre - Immacolata
- 25-26 dicembre - Natale
- Tutte le domeniche
Tipi di Termini
Giorni liberi: Il dies a quo (giorno iniziale) non si computa nel calcolo. Il termine inizia a decorrere dal giorno successivo.
Giorni consecutivi: Il dies a quo si computa nel calcolo. Usato per termini come quello di impugnazione delle sentenze.
Nota Importante
Questo strumento fornisce un calcolo indicativo. Per questioni processuali critiche, si consiglia sempre di verificare con il proprio studio legale e consultare la normativa vigente.